È stato ufficialmente pubblicato sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in data 23 gennaio 2024, il tanto atteso decreto che stimola la nascita e la diffusione l’instaurazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER). Questo provvedimento assume un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito degli sforzi volti alla riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Il Decreto si occupa di disciplinare le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti basati su fonti rinnovabili, integrati in sistemi di autoconsumo finalizzati alla condivisione di energia rinnovabile. Inoltre, stabilisce i criteri e le procedure per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirato alla promozione delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo.

Conformemente al Decreto, entro 30 giorni dall’approvazione, saranno diffuse le linee guida operative per ottenere i benefici, attraverso un decreto del MASE formulato sulla base della proposta del GSE e previa approvazione da parte di ARERA, come indicato nell’articolo 11, comma 1. Successivamente, entro 45 giorni dalla promulgazione delle linee guida operative, il GSE attiverà la piattaforma per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, come stabilito nell’articolo 11, comma 3. Le domande frequenti (FAQ) sulle Comunità Energetiche Rinnovabili saranno rese disponibili agli utenti sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Passando all’analisi sul contenuto del decreto e ai requisiti di ammissibilità ai benefici, lo stesso delinea chiaramente le condizioni che gli impianti devono soddisfare, tra cui:

  • la limitazione della potenza a 1 MW, il rispetto delle condizioni legislative specificate agli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 199/2021;
  • la regolare costituzione delle CER alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono agli incentivi.

Inoltre, la partecipazione delle imprese come soci o membri è consentita solo per le PMI e gli impianti devono essere collegati alla rete di distribuzione attraverso i punti di connessione dell’area sottesa alla stessa cabina primaria.
Altri requisiti riguardano le prestazioni e la costruzione degli impianti, oltre all’obbligo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici specificati nel Regolamento UE 2021/241.

La normativa stabilisce anche le percentuali massime di quota di energia condivisa per cui si può beneficiare della tariffa incentivante, oltre a imporre la verifica del superamento del valore soglia da parte del GSE. Le CER sono tenute a garantire un’adeguata informativa ai propri soci o membri sugli incentivi derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante.

Il Decreto prevede due approcci per favorire lo sviluppo delle CER nel Paese. Il primo consiste nella definizione di una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa su scala nazionale, suddivisa in una componente fissa (che dipende dalla potenza dell’impianto) e variabile (che dipende dal prezzo di mercato dell’energia) e così articolata:

  • per gli impianti con una potenza superiore a 600 kW, la tariffa è composta da una componente fissa di 60 euro per ogni MWh, oltre a una parte variabile che non può superare i 100 euro per ogni MWh;
  • per gli impianti con una potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW, l’importo fisso è di 70 euro, aggiunto a un premio che non può eccedere i 110 euro per ogni MWh;
  • per gli impianti con una potenza inferiore o uguale a 200 kW, l’importo fisso è di 80 euro, accompagnato da un premio che non può superare i 120 euro per ogni MWh.

Il secondo approccio consiste in un contributo a fondo perduto finalizzato dal PNRR, cumulabile con gli incentivi del Decreto CER, fino al 40% dei costi ammissibili, destinato alle comunità con impianti situati in comuni sotto i 5000 abitanti, supportando lo sviluppo di 2 Gigawatt complessivi.

Il periodo massimo per usufruire della tariffa incentivante è stabilito in 20 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esercizio commerciale dell’impianto. La richiesta di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata attraverso il portale web del GSE, accompagnata dalla documentazione richiesta. Inoltre, il GSE ha il potere di revocare gli incentivi nel caso di perdita di requisiti di ammissibilità o presenza di dichiarazioni mendaci.

Per quanto riguarda la concessione dei benefici a fondo perduto del PNRR, il beneficiario deve rispettare requisiti specifici, tra cui:

  • una potenza massima dell’unità impiantistica o dell’intervento di potenziamento limitata a 1 MW;
  • l’inizio dei lavori successivo alla data di presentazione della richiesta di contributo;
  • il titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
  • il preventivo di connessione alla rete elettrica approvato definitivamente.

L’impianto ammesso al contributo, entro diciotto mesi dalla data di ammissione allo stesso, deve entrare in esercizio in ogni caso non oltre il 30 giugno 2026. Le modalità di erogazione del contributo saranno delineate nelle future Regole Tecniche del GSE, garantendo, su richiesta del beneficiario, la possibilità di un’anticipazione fino al 10% del contributo. Il beneficio potrà essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, a seconda delle spese effettivamente sostenute e dello stato di avanzamento dei lavori.

Il costo massimo di investimento per l’erogazione del finanziamento è definito in base alla potenza dell’impianto in:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti con potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.050 €/kW per impianti con potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.

L’Allegato 2 al Decreto CER elenca, invece, le spese considerate ammissibili, che comprendono:

  • la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, forniture e installazioni di sistemi di accumulo;
  • l’acquisto e l’installazione di apparecchiature hardware e software;
  • le opere edili necessarie, la connessione alla rete elettrica nazionale;
  • gli studi di prefattibilità, le progettazioni, le indagini geologiche e geotecniche;
  • la direzioni lavori, i collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi;
  • le consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

In definitiva, il Decreto CER rappresenta un quadro normativo completo e ben strutturato che non solo incoraggia la produzione di energia rinnovabile, ma si impegna anche a garantire un impatto positivo sulle comunità e sull’ambiente. Il suo successo dipenderà dalla sua efficace implementazione e dalla partecipazione attiva delle comunità coinvolte.

About the Author: Giampiero Trizzino