Green HC è una società benefit, che diversamente da quelle tradizionali si adopera anche per offrire servizi gratuiti alla collettività nel campo della tutela dell’ambiente.
In quest’ottica, abbiamo accolto di buon grado la richiesta del WWF Sicilia di collaborare nella redazione delle osservazioni al “Rapporto preliminare ambientale all’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti” della Regione siciliana, che qui di seguito per brevità se ne riporta un estratto.

 

Vizi nella comunicazione della fase di scoping

Il “Rapporto preliminare ambientale all’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti” preordinato alla fase di scoping della valutazione ambientale strategica, contiene numerosi elementi di novità rispetto al piano regionale dei rifiuti urbani approvato con decreto presidenziale n. 8 del 12 marzo 2021.
Preliminarmente è opportuno chiarire che la fase di scoping diversamente da quella di screening o “verifica di assoggettabilità”, in ossequio alla direttiva 2001/42/CE, attiene al momento procedurale preordinato alla definizione dei riferimenti operativi in forza dei quali si elabora la valutazione ambientale. Nell’ambito dello scoping, dunque, vanno stabilite le indicazioni di carattere procedurale, quali le autorità coinvolte, i metodi per la partecipazione pubblica, l’ambito di influenza e, poi ancora, la metodologia di valutazione adottata, quali la definizione degli indicatori e i presumibili impatti attesi dall’attuazione del piano. Per le superiori motivazioni la fase di scoping deve prevedere un processo quanto più partecipativo possibile, che coinvolga non soltanto le autorità con competenza ambientali potenzialmente interessate agli effetti del piano, ma anche stakeholders, enti ed associazioni rappresentative della tutela di interessi diffusi presenti nel territorio regionale.
Sul punto, è doveroso segnalare che la nota di trasmissione al documento del rapporto preliminare ambientale risulta carente dell’indicazione di una serie di enti ed associazioni che invero hanno rappresentato e rappresentano tuttora un punto di riferimento assolutamente autorevole in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente. La loro assenza costituisce senz’altro una mancata opportunità ma, di più, può anche rappresentare un vizio di forma come peraltro in diverse occasioni segnalato dal Consiglio di Stato in sede di decisioni circa la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e non riconosciute.

 

Tempi non in linea con gli obiettivi europei

Al netto della procedura di VAS, è poi il caso di segnalare che le modifiche e gli aggiornamenti al piano regionale dei rifiuti, ai sensi della disciplina regionale di riferimento, sono sottoposti allo stesso procedimento per l’approvazione del piano dei rifiuti stesso. Questo vale tanto più se oggetto dell’aggiornamento sono elementi di assoluta novità quali l’introduzione di nuove e diverse metodologie di trattamento dei rifiuti che vanno a sostituirsi a quelle già presenti sul territorio regionale.
La normativa, più nel dettaglio, chiarisce che tanto le modifiche, quanto l’aggiornamento sono approvati sentite le province, i comuni e le SRR e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
Da queste seppur sommarie indicazioni dei passaggi amministrativi propedeutici all’approvazione dell’aggiornamento in esame, è appena il caso di fare una breve considerazione circa i tempi necessari affinché siffatto aggiornamento possa produrre gli effetti in esso contenuti.
Per quanto il calendario del legislatore scandisca tempi certi circa le procedure amministrative, se non altro quelle legate alla VAS, è di tutta evidenza che il passato recente ha dimostrato che la Regione siciliana viva di periodi di maturazione decisamente più impegnativi di quelli indicati sulla carta.
È appena il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti urbani ha avuto un processo di redazione durato circa dieci anni e che la versione attualmente vigente altro non è che un aggiornamento di una bozza redatta nel 2018, come peraltro è agevole verificare dal documento presente sul portale della Regione. Questa considerazione, per segnalare che i tempi della Regione siciliana potrebbero non coincidere con quelli dettati dagli impegni europei.
Più nel dettaglio, è opportuno chiarire che l’aggiornamento in parola si è reso necessario per l’introduzione dell’incenerimento dei rifiuti indifferenziati in luogo del tombamento in discarica. Introduzione, che alla luce delle migliori ipotesi previsionali, non avverrebbe prima del 2030.
La superiore previsione temporale deve necessariamente aprire una riflessione sugli obiettivi che la Sicilia, in quanto Regione appartenente all’Unione europea, deve necessariamente prendere in considerazione prima di assumere decisioni che potrebbero entrare in conflitto con la Legislazione comunitaria.
Le politiche ambientali dell’Unione europea costituiscono la cornice all’interno della quale gli Stati membri e le Regioni ad essi appartenenti possono legiferare e sono articolate con l’obiettivo precipuo di accelerare la transizione verso un’economia sostenibile, innovativa e circolare, nella quale la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata e l’uso delle risorse naturali ridotto, attraverso il recupero dei materiali precedentemente impiegati nel ciclo produttivo.
Di recente le politiche ambientali europee si sono arricchite di un nuovo strumento di tutela, l’European green deal, contenuto nella Comunicazione 2019/640 e che rappresenta la strategia per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente tutti i settori produttivi: dall’industria, alle grandi infrastrutture, ai trasporti, ai prodotti alimentari, all’edilizia e ovviamente alla gestione dei rifiuti.
I ventisette Stati membri, con la Comunicazione 2019/640 hanno assunto l’impegno di fare dell’Unione europea il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050 e di raggiungere il traguardo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, rispetto ai livelli del 1990.
Il pacchetto Fit for 55%, contenuto nel Regolamento 2021/1119 e collegato alla Comunicazione 2019/640, nasce proprio per raggiungere il traguardo intermedio, appunto la riduzione del 55% delle emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Se quanto detto corrisponde al vero, è di tutta evidenza che le previsioni contenute nel rapporto ambientale all’aggiornamento del piano, non sono compatibili con gli obiettivi sottesi all’European green deal.
È appena il caso di segnalare come ormai tutte le politiche ambientali degli Stati membri siano al passo con le summenzionate prescrizioni comunitarie. La stessa Danimarca, ad esempio, nella cui capitale risiede il più volte citato inceneritore dei rifiuti, ha da poco tempo avviato un piano di dismissione di questi impianti proprio al fine di adeguare le sue emissioni ai parametri del Regolamento Fit for 55%.
Il 2030 – paradossalmente – è lo stesso anno in cui la Regione siciliana, invece, potrebbe inaugurare i due inceneritori che per questo motivo potrebbero essere costretti a chiudere prima ancora di essere messi in esercizio.

 

L’errato riferimento al D.L. 133/2014 “Sblocca Italia”

Sulla previsione degli inceneritori contenuta nel rapporto preliminare al piano è necessario inoltre fare una ulteriore precisazione, questa volta relativamente al riferimento che viene fatto al DPCM 10 agosto 2016 attuativo dell’art. 35 del Decreto Legge 133/2014.
Nel 2016, contro il citato DPCM hanno promosso ricorso al TAR Lazio, per vederne dichiarata l’illegittimità, l’associazione “Verdi ambiente e società” ed il “Movimento per la legge rifiuti zero”.
Due anni dopo il TAR Lazio, con ordinanza 4574/2018, ha sospeso il giudizio ed investito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea su una serie di questioni tra le quali la seguente: “dica la Corte di Giustizia se […] la Direttiva 2001/42/CE sia in contrasto con […] il DPCM 10 agosto 2016 che prevede in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere, nonché determinarne il numero, la capacità e la localizzazione nelle Regioni”.
La Corte di Giustizia ha deciso sulle questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Lazio con la sentenza dell’8 maggio 2019 nella causa C-305/18, ed ha stabilito – tra le altre determinazioni – che il DPCM 10 agosto 2016 rientra nella nozione di “piani e programmi” e che pertanto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS. Il fatto che ciò non sia avvenuto, determina la sua illegittimità per violazione della Direttiva 2001/42/CE e pertanto le sue previsioni, comprese quelle relative agli inceneritori previsti sul territorio della Regione siciliana non hanno alcun valore giuridico.

About the Author: Giampiero Trizzino