Cosa sono le comunità energetiche? 

Partiamo da questa seppur apparentemente semplice domanda, per entrare nel vivo di una delle realtà economiche più stimolanti nel panorama della transizione ecologica.

In realtà le comunità energetiche, quantomeno quelle più recenti che si avvalgono delle fonti rinnovabili, non sono una novità. Le loro origini risalgono agli anni ’70, nascono sotto forma di cooperative di cittadini per l’approvvigionamento di energia elettrica attraverso impianti per lo più eolici, prima in Danimarca e poi in Germania. Inizialmente si sviluppano in modo spontaneo, non accompagnate da una specifica regolamentazione. Con il passare degli anni, grazie al progresso delle tecnologie impiegato nella produzione degli impianti, le Legislazioni – prima sovranazionali, poi interne – hanno costruito la cornice giuridica all’interno della quale disegnare le moderne comunità energetiche. Oggi – secondo la definizione offerta dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 che recepisce la Direttiva 2018/2001 “RED II” –  possono definirsi a tutti gli effetti soggetti giuridici autonomi, a cui aderiscono persone fisiche, imprese e/o amministrazioni locali che, in quanto consumatori finali di energia ed appartenenti al medesimo territorio, convergono su uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione ed il consumo di energia elettrica.

La disciplina italiana lascia ampi spazi di manovra circa la loro natura giuridica. È una scelta non casuale, segnale della volontà del Legislatore di garantire a coloro che vogliono costituirne una, di adoperare l’istituto a loro più congeniale, perché ciò che conta non è tanto come appare la comunità energetica, ma cosa è in grado di fare. Chi decide di costituire una comunità energetica, dunque, è libero di scegliere la forma giuridica che preferisce, pur sempre nel rispetto delle sue finalità, ossia fornire benefici ambientali, economici e sociali a coloro che ne fanno parte.

I benefici che una comunità energetica può fornire si possono riassumere in tre aspetti: un risparmio legato al mancato acquisto di energia, la vendita al GSE della quota di energia non consumata, l’incentivo dello stesso GSE per la parte di energia auto-consumata. e comunità energetiche oggi rappresentano uno dei principali strumenti di leva che l’Unione europea utilizza per spingere le politiche sulla sostenibilità ambientale, partendo dal Clean energy package (COM 2016/860) fino ad arrivare al ben più conosciuto European green deal (COM 2019/640). Non è un caso se Bruxelles ha previsto per i suoi piani di sviluppo economico-ambientale che almeno il 20% dell’energia da fonti rinnovabili dovrà essere prodotta dalle comunità energetiche e non è neppure un caso se gran parte degli incentivi economici messi in piedi dai fondi strutturali si concentrano su di esse.

 

Come si costituisce una comunità energetica?

Abbiamo già accennato al fatto che non esiste un vincolo che impone, per la costituzione di una comunità energetica, di adottare una veste giuridica piuttosto che un’altra e non esiste neppure alcun limite alla tipologia di soggetti che possono farne parte, potendo essere persone fisiche, enti pubblici o privati oppure ancora gruppi di imprese. Presupposto alla costituzione è, ça va sans dire, l’impianto di produzione e l’infrastruttura di collegamento con le utenze. Ciò che occorre è che almeno uno dei soggetti sia detentore – non necessariamente proprietario – di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo marzo del 2020 (per i precedenti, si calcola ai fini della costituzione della comunità energica il 30% dell’impianto stesso). Sarà poi necessario che i componenti della comunità siano titolari del punto di connessione con la rete elettrica facente capo ad una stessa cabina di trasformazione primaria.

Per la costituzione giuridica della comunità si potrà seguire la strada dei modelli societari oppure di quelli del terzo settore, quali le associazioni o le fondazioni di partecipazione. Ad ogni modo, a prescindere dal modello adottato, nell’atto costitutivo dovranno indicarsi – tra i vari elementi – la sede, la durata, le finalità, gli organi direttivi, i membri e così via. All’atto costitutivo va affiancato uno statuto e un regolamento che definisce le modalità e le condizioni per la gestione della comunità energetica. La comunità, così costituitasi, acquisirà con contratto la disponibilità degli impianti di produzione e la relativa infrastruttura di trasporto.

Atto costitutivo, statuto e regolamento, una volta completi dovranno essere trasmessi al GSE per l’approvazione finale che chiuderà l’iter amministrativo e garantirà – se saranno soddisfatte tutte le condizioni – il riconoscimento dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia all’interno della comunità. Sotto quest’ultimo profilo è il caso di ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la redistribuzione dei benefici derivanti dalla condivisione di energia non assume rilevanza reddituale. Gli importi incassati per la condivisione potranno dunque ritenersi equivalenti ad una riduzione della bolletta.

 

Perché conviene costituire una comunità energetica?

Costituire una comunità energetica, lo abbiamo accennato, è molto conveniente. Anzitutto l’autoproduzione riduce sensibilmente la spesa per l’acquisto di energia da un fornitore esterno, a cui si aggiunge la quota non utilizzata che viene venduta al GSE e l’incentivo per energia condivisa ed utilizzata all’interno della comunità. Questi vantaggi, dopo l’approvazione del recentissimo decreto ministeriale di attuazione del già citato D.Lgs. 199/2021, sono ancora più evidenti. Il decreto infatti – con lo scopo di aggiornare i meccanismi di incentivazione degli impianti inseriti in configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche – ha introdotto due nuovi sistemi di sostegno. Il primo è una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, applicabile in tutti i contesti e su tutto il territorio nazionale. La potenza finanziabile complessiva è di 5 Gigawatt ed è incentivabile entro il 31 dicembre 2027. Il secondo è un contributo a fondo perduto rivolto ai piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti che copre fino al 40% dell’investimento per la creazione di una comunità energetica. Quest’ultima misura è finanziata attraverso un contributo di 2,2 miliardi provenienti dal PNRR.

About the Author: Giampiero Trizzino