Al centro della disciplina del Recovery and resilience facility (RRF) – il fondo da cui prende le mosse il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, in generale, offre sostegno finanziario per riforme ed investimenti degli Stati membri allo scopo di attenuare l’impatto della pandemia da coronavirus – si colloca il principio Do not significant harm (DNSH) che rappresenta una delle colonne sulle quali poggia la cosiddetta transizione ecologica, obiettivo sotteso nell’Accordo di Parigi e nel Green Deal europeo e che costituisce ormai conditio sine qua non per l’accesso ai fondi di origine europea di qualsiasi natura. La transizione ecologica dunque non è uno spot, non è un vessillo privo valore, non è una operazione di greenwashing, ma un obiettivo ben definito dall’Europa che addirittura discende dai suoi trattati costitutivi.

L’Unione infatti, prima ancora della strategia del Green deal, già nei suoi atti fondamentali citava la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile tra i suoi programmi. Tuttavia è con il il Trattato di Lisbona del 2007 che si rafforza la sua azione ambientalista perché si introduce nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) anche la lotta ai cambiamenti climatici causati dall’azione dell’uomo. Il TFUE, dopo Lisbona, impegna infatti gli Stati d’Europa ad accelerare la transizione verso una economia sostenibile, innovativa e circolare, nella quale la biodiversità è protetta, valorizzata, ripristinata e l’uso delle risorse naturali ridotto, attraverso il recupero dei materiali precedentemente impiegati nel ciclo produttivo. Gli Stati membri alla luce di questi assunti, sono tenuti ad orientare le loro legislazioni ad un elevato livello di tutela, fondato sui principi di precauzione e di azione preventiva, nonché sul principio della “correzione dei danni causati all’ambiente”, sul principio “chi inquina paga” ed oggi anche sul principio DNSH.

Di recente le politiche a favore della transizione ecologica si sono arricchite di ulteriori e moderni strumenti tra i quali figurano il Clean energy package (COM 2016/860) e il già citato European green deal (COM 2019/640). Entrambi attraverso regolamenti e direttive, sebbene su ambiti non proprio coincidenti (essendo il secondo di respiro maggiore) stabiliscono road map per obiettivi intermedi e finali.

Il primo si propone di raggiungere al 2030 tre traguardi: 1) il miglioramento del 32,5% dell’efficienza energetica, rispetto al 2007; 2) la quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32% nel consumo finale lordo di energia; 3) la riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas ad effetto serra, rispetto ai livelli del 1990. Il secondo, invece, nel modificare parzialmente gli scenari del primo, si contraddistingue per la portata di maggiore respiro, investendo qualsiasi settore economico che abbia riflessi sull’ambiente e, dunque, non soltanto l’energia.

L’European green deal rappresenta la strategia per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente tutti i settori produttivi: dall’industria, alle grandi infrastrutture, ai trasporti, ai prodotti alimentari, all’edilizia e ovviamente all’approvvigionamento energetico. I ventisette Stati membri, con la COM 2019/640 ed in linea con l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, hanno assunto l’impegno di fare dell’Unione europea il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050 e di raggiungere il traguardo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Il pacchetto Fit for 55% (REG 2021/1119), di cui tanto si discute oggi, nasce proprio per raggiungere il traguardo intermedio, appunto la riduzione del 55% delle emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a tal uopo si propone di intervenire in ognuno dei settori produttivi di cui si è appena fatto cenno, attraverso strumenti studiati ad hoc, come ad esempio il “sistema di scambio delle emissioni” (ETS) che impone un tetto massimo di emissioni di gas serra sul territorio, che verrà progressivamente abbassato di anno in anno. Le emissioni verranno quindi monitorate tramite dei “permessi” che le imprese potranno anche scambiarsi tra loro in base all’impatto della propria produzione: chi inquina meno potrà vendere le quote di emissioni a chi inquina di più e viceversa. Fit for 55% non si rivolge però solo alle imprese: numerose soluzioni sono infatti dedicate anche alle famiglie e alle piccole comunità.  Allo stesso modo, le misure di Fit for 55% oltre che al settore della produzione energetica, si rivolgono anche a quello dei trasporti e all’edilizia, che nei prossimi anni dovranno essere sempre più sostenibili.

Affinché le misure e gli obiettivi del Green deal possano avere effetti diretti anche su investitori ed imprese, l’Unione ha approvato la Green taxonomy (REG 852/2020), che ha introdotto significative modifiche al precedente Regolamento Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) n. 2088 del 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. È proprio nel documento della Green taxonomy che viene declinato il principio DNSH che, come si è detto in premessa, dal giorno della sua comparsa all’interno dell’ordinamento giuridico europeo, orienta tutti gli strumenti finanziari comunitari, dunque anche il Recovery and resilience facility. Ecco spiegato il motivo per il quale attraverso il nostro PNRR non può essere erogato neppure un euro che sia in contrasto con l’obiettivo della transizione ecologica. Ad esempio, il PNRR non può finanziare, nell’ambito della gestione dei rifiuti, impianti che non garantiscano l’economia circolare quali discariche o inceneritori; od ancora in relazione all’edilizia il PNRR può finanziare solo opere che siano in linea con politiche di governo del territorio tendenti al “pareggio di bilancio ecologico” (ossia ad una nuova porzione di terreno vergine occupato, deve corrispondere una equivalente quantità di terreno edificato restituito). La Green taxonomy dunque è uno strumento del Green deal perché i suoi obiettivi coincidono con il suo disegno: riduzione del 55% delle emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 1990 e neutralità climatica al 2050. L’Unione è consapevole che questi due obiettivi non saranno mai raggiungibili soltanto attraverso una serie di misure puramente ordinamentali, occorrendo invece una cornice che orienti il flusso di capitali non solo delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto delle imprese.

Quanto detto è chiarito expressis verbis nel “considerato” n. 9 del REG. 852/2020 secondo il quale «il raggiungimento degli OSS [obiettivi di sviluppo sostenibile] nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili […] è fondamentale rimuovere gli ostacoli all’efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ed evitare che sorgano nuovi ostacoli.» L’unione con la Green taxonomy si propone di fornire un catalogo unico, certo e incontrovertibile che permetta agli investitori di individuare, ma soprattutto di preferire, le imprese che rispettino i criteri della sostenibilità, scartando invece quegli operatori commerciali che perseguono la pratica del greenwashing, che come noto consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale, commercializzando un prodotto come ecocompatibile quando in realtà non lo è.

Ad oggi solo alcuni Stati membri dispongono di modelli di certificazione. Tutto questo scoraggia e soprattutto confonde l’investitore, ecco spiegato il motivo della tassonomia verde europea: creare criteri uniformi per tutti e 27 gli Stati membri. Un’attività economica può contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale della transizione ecologica in vari modi. Può, ad esempio, aumentare la durabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti o diminuire l’uso delle risorse naturali mediante la progettazione e la scelta dei materiali. Può ridurre i rifiuti a monte della produzione. Può attivare politiche aziendali che mirino alla tutela della biodiversità mediante la protezione o il ripristino degli ecosistemi. Più in generale, all’articolo 3 del Regolamento sulla tassonomia viene stabilito a quali condizioni deve sottostare un’attività economica per potersi considerare ecosostenibile e, tra queste, due in particolare meritano menzione:

  • se l’attività contribuisce al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali tra i quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino degli ecosistemi;
  • se l’attività non arreca alcun danno significativo a nessuno dei superiori obiettivi ambientali.

Quest’ultima condizione è appunto ciò che viene identificato come il principio DNSH. Il principio Do not significant harmappunto  “non arrecare un danno significativo” – nasce appunto per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Com’è agevole capire l’Unione, nel percorso che ha tracciato verso l’obiettivo della neutralità climatica, ha scelto apertamente di coinvolgere non più soltanto gli Stati, ma anche i mercati, le imprese, gli investitori e dunque gli strumenti finanziari che la stessa Unione mette a disposizione per i suoi obiettivi comunitari.

Il percorso della transizione ecologica dunque è molto articolato e si dipana lungo una serie di direttrici apparentemente differenti tra loro, ma che convergono tutte verso il medesimo obiettivo. Tra queste direttrici vi sono anche i sistemi di gestione e di monitoraggio della sostenibilità.

L’evoluzione delle strategie che interessano i processi che hanno impatti sull’ambiente ha portato all’elaborazione di una serie di strumenti volontari per le imprese che possono suddividersi in due grandi categorie: da una parte quelli che si riconducono ai sistemi di gestione ambientale, ovvero modelli che una volta adottati stabiliscono una pianificazione strategica che l’azienda deve perseguire (tra questi possono annoverarsi il sistema previsto dalla normativa UNI EN ISO 14001:2015 od ancora quello disposto dal regolamento CE 1221/2009 che disciplina il modello comunitario di eco-gestione ed audit, noto come EMAS), dall’altro vi sono invece documenti di monitoraggio della sostenibilità con i quali le aziende possono misurare e rappresentare la loro capacità di essere sostenibili all’esterno. Tra questi vi sono i report di sostenibilità costruiti sul sistema Environmental, social, governance (ESG). Le motivazioni che portano un’azienda ad adottare in modo volontario uno di questi strumenti sono diverse, ad esempio la riduzione dei costi connessi all’utilizzo delle risorse, l’efficienza produttiva, la capacità di intercettare con più facilità finanziamenti pubblici, la migliore visibilità all’esterno e un migliore posizionamento nel mercato; oppure ancora la necessità di minimizzare i rischi connessi ad una non corretta gestione degli adempimenti ambientali, le pressioni delle comunità locali e così via. A ciò si aggiunga che risulta sempre più diffusa la preferenza verso fornitori dotati di strumenti in grado di certificare le loro prestazioni ambientali, in quanto indice di maggiore affidabilità.

Tra gli strumenti di monitoraggio della sostenibilità, probabilmente il più diffuso è oggi il report di sostenibilità, che restituisce un’immagine dettagliata dell’impatto ambientale dell’azienda e delle sue potenzialità. Ad oggi non esiste una metodologia di rendicontazione della sostenibilità univoca. Un’azienda – almeno finché non entrerà in vigore in Italia la nuova Direttiva europea Corporate sustainability reporting directive (CSRD)  n. 2464 del 2022 è libera di adottare un modello costruito sulla propria compagine aziendale, oppure avvalersi degli standard di rendicontazione riconosciuti a livello europeo ed internazionale, quali ad esempio quelli predisposti dall’Organizzazione no-profit indipendente Sustainability accounting standards board (SABS) oppure ancora quelli messi a punto dall’Ente internazionale senza scopo di lucro Global reporting initiative (GRI). Tratto comune di ogni metodologia è l’impalcatura ESG.  Un report di sostenibilità a prescindere dallo standard che si sceglie di adottare, si propone di divulgare una serie di informazioni il cui scopo è restituire l’immagine dell’azienda sotto tre aspetti, appunto quello ambientale, quello sociale ed infine quello gestionale.

Si è fatto cenno alla Direttiva europea 2464/2022 CSRD, adottata il 10 novembre 2022 dal Parlamento europeo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 dicembre successivo. Con questa Direttiva, gli Stati membri hanno deciso di dare un giro di vite alla rendicontazione di sostenibilità, incrementando la trasparenza del sistema attraverso un nuovo standard più dettagliato ed in linea con la Green taxonomy e alla SFDR (Sustainable finance disclosure regulation) che prenderà il nome di European sustainability reporting standar (ESRS) e che sarà redatto da European financial reporting advisory group (EFRAG). Ma la vera novità introdotta dalla nuova Direttiva è il carattere obbligatorio e non più volontario per numerose categorie di imprese, le quali saranno tenute inderogabilmente a produrre ad ogni esercizio finanziario il report di sostenibilità. Secondo GBS (Gruppo Bilanci e Sostenibilità), associazione che da anni lavora a fianco delle imprese italiane, a partire dal 2025, quasi 8.000 aziende del Continente saranno obbligate dalla normativa europea a redigere i report di sostenibilità, di queste circa il 60% sono localizzate nel Nord Italia ed i comparti maggiormente coinvolti sono quello manifatturiero e quello relativo al commercio.

About the Author: Giampiero Trizzino