Le calamità naturali sono accadimenti sporadici di particolare rilevanza ed intensità le cui cause sfuggono al controllo dell’uomo, essendo connesse a fenomeni che riguardano l’equilibrio terrestre. Spesso nella categoria vengono ricompresi le alluvioni, le frane, le valanghe, i terremoti ed altri eventi imprevedibili che coinvolgono significativamente il territorio, arrecando danni al patrimonio pubblico, privato e alla popolazione. Le calamità naturali sono eventi episodici, rari, difficilmente prevedibili che poco o nulla hanno a che vedere con la mano dell’uomo. Al verificarsi di una calamità naturale la Regione o lo Stato, proprio perché trattasi di un evento fuori dalla portata dell’ordinaria amministrazione, attiva procedure straordinarie per la richiesta dello stato di emergenza e si adopera, in collaborazione con la Protezione civile, per l’espletamento di tutte le attività connesse ai necessari interventi di ripristino e di ristoro.
Cosa accade però se l’elemento scatenante la calamità non è la natura, ma l’uomo? E cosa succede se la calamità perde il connotato della straordinarietà per diventare, invece, un evento che si ripete ciclicamente? In questi casi, è ancora giusto chiamarla calamità naturale? E, soprattutto, è corretto trattare quell’evento come se fosse una calamità naturale? La calamità – come accennato – è tale perché sfugge, per gran parte, dal controllo dell’uomo. Perché difficilmente è possibile imbrigliarla in una strategia di prevenzione. D’altronde se così fosse, non sarebbe certo la Protezione civile a dovere intervenire, ma piuttosto un ramo dell’amministrazione che si occupa di gestione ordinaria. E’ la stessa natura della Protezione civile – nata tra l’altro all’indomani di un vero evento calamitoso assolutamente imprevedibile qual è stato il terremoto dell’Irpinia del 1980 – a ricordarci che essa interviene per «mobilitare e coordinare le risorse utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza». Emergenza, appunto, cioè circostanza imprevista.
Dunque, tornando al quesito: un evento prevedibile, ciclico, per il quale la mano dell’uomo rappresenta una delle principali cause scatenati, può considerarsi una calamità naturale? Possiamo affermare che l’eruzione episodica dell’Etna è assimilabile all’incendio boschivo che ciclicamente ogni anno da 15 anni colpisce la Riserva naturale dello Zingaro a Trapani? Aperta questa riflessione, passiamo in breve rassegna a quelle che – agli occhi dello scrivente – erroneamente chiamiamo calamità naturali ed invece sono episodi che, se correttamente gestiti, possono rientrare nella ordinaria amministrazione. Tra quelli che attanagliano la Sicilia, due in particolare – ormai con puntualità svizzera – si avvicendano da più decadi: i danni causati dagli incendi boschivi e quelli causati dal dissesto idrogeologico.
Incendi boschivi
Relativamente ai primi, giusto due giorni fa il Presidente della Regione, On. Renato Schifani, allo stesso modo dei suoi predecessori ha proposto lo stato di emergenza. Solo che rispetto a questi ultimi lo ha fatto ad ottobre inoltrato. Probabilmente, se la memoria non inganna, non era mai accaduto che un Governatore proponesse la dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi boschivi in autunno. La motivazione – contenuta nella Deliberazione n. 401 del 18 ottobre 2023 – è legata ad un bollettino meteorologico che indicherebbe nuove impennate delle temperature. L’atto di Giunta parla di «grave rischio incendi dovuto all’eccezionale situazione meteoclimatica prevista nei prossimi giorni nel territorio della Regione siciliana» per il quale in misura eccezionale verranno impiegate circa 1500 unità tra gli operai forestali disponibili e risorse economiche stimate per 650 mila euro. Questa situazione, a dir poco paradossale, ci induce a due preliminari considerazioni.
La prima è di certo sul cambiamento climatico, che deve essere affrontato non più come un fenomeno che riguarda solo le istituzioni sovranazionali, ma di cui tutti siamo responsabili compresi gli organi decisori siciliani. La comunità internazionale le chiama appunto responsabilità comuni ma differenziate. La seconda è che la famosa attività di prevenzione di cui tanto si discute, continua a rimanere un capitolo del libro dei sogni, perché se fosse esistita, di certo non sarebbe stato necessario impiegare un contingente ad hoc ed una somma di spesa straordinaria.
È innegabile che il cambiamento climatico stia alterando sensibilmente le temperature e le stagioni – a luglio nelle provincie di Palermo, Catania e Siracusa si è registrato il valore limite di 48° gradi centigradi che ha portato già nella prima fase dell’estate ad un bilancio di circa 17 mila ettari di vegetazione bruciate, pari al 35% del totale registrato nello stesso periodo nel Continente – ma è altrettanto innegabile che la Sicilia in materia di forestazione e sicurezza ambientale ha un arretrato legislativo rispetto alle altre Regioni italiane di quasi 20 anni ed in ogni caso la disciplina da cui trae origine risale al 1996, quando invece le norme di settore dovrebbero quantomeno stare al passo con le tecnologie di prevenzione degli incendi, se non addirittura anticiparle.
È poi vero che le temperature si sono alzate, ma è altrettanto vero che la natura degli incendi è quasi sempre dolosa, come confermato tra l’altro dallo stesso Presidente, On. Renato Schifani, nella seduta d’Aula del 18 ottobre 2023 con la quale ha annunciato lo stato di emergenza. Dunque, il clima favorisce gli incendi, ma la causa resta l’uomo. Se queste sono le premesse, parlare di calamità naturali è fuori luogo anzi, peggio, pericoloso; perché l’approccio resterà sempre quello emergenziale, quando invece sarebbe opportuno adottare misure di prevenzione e vigilanza spalmate durante tutto il periodo dell’anno. Si è detto della arretratezza della legislazione in materia di forestazione e sicurezza ambientale. Stesso discorso, se non addirittura peggiore, può farsi per le Aree protette e per la Rete Natura 2000 che rappresentano una parte rilevante del territorio siciliano (oltre il 23%) e che puntualmente subiscono la scure degli incendi. In questo caso la legge siciliana è la più vecchia d’Italia (L.r. 98/1981) addirittura precedente a quella nazionale. Talmente risalente che non tiene neppure conto della Direttiva Habitat del 1992.
Il quadro normativo, così arretrato di certo non può aiutare la Regione a costruire una programmazione della sicurezza ambientale che sia degna di questo nome. È innegabile che servano riforme sulla tutela del territorio che garantiscano alla Sicilia un corpo di uomini disponibili 365 giorni all’anno. Ciò vale tanto per gli Operai forestali, da troppo tempo vittime del ricatto della precarietà, quanto per gli agenti e gli ufficiali del Corpo forestale che vivono una condizione di sotto-organico che si protrae da decenni. Relativamente a questi ultimi, tra l’altro, spesso si dimentica che essi assolvono numerose ulteriori funzioni oltre a quella specifica della prevenzione e della lotta agli incendi, come il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti, all’immissione di inquinanti nell’ambiente naturale, al taglio abusivo degli alberi, al bracconaggio od ancora alla speculazione edilizia. Tutte queste funzioni, in una parola, rappresentano la tutela del patrimonio faunistico e naturalistico, che in una Regione come quella siciliana – con la più alta percentuale di territorio sottoposto a tutela ambientale – acquisiscono un valore ancora più importante. Ecco perché è necessario che il Governo, piuttosto che ricercare la soluzione tampone della dichiarazione dello stato di emergenza, si interroghi sul ruolo che si vuole attribuire al Corpo forestale.
Dissesto idrogeologico
Mutatis mutandis discorso analogo vale per i danni causati dalle alluvioni e dai fenomeni di dissesto idrogeologico. Basta un colpo d’occhio alla carta regionale GIS delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico per capire che due terzi della Sicilia è a rischio e che l’unico modo per evitare che le abitazioni vengano coinvolte dai fenomeni di dissesto, è programmare la pianificazione urbana in modo che si rispettino le fragilità che il nostro territorio custodisce. Programmare la pianificazione per prevenire eventi calamitosi vuol dire rispettare il delicato equilibrio tra natura e uomo, in una parola fare in modo che lo sviluppo sia sostenibile, che poi è ciò che l’Unione europea va ripetendo da decenni. Si prenda ad esempio il Recovery and resilience facility (RRF) – il fondo da cui prende le mosse il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – che mette al centro di tutti i finanziamenti ammissibili il principio Do not significant harm (DNSH). Il principio del Non arrecare un danno significativo all’ambiente nasce appunto per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Ecco spiegato il motivo per il quale attraverso il nostro PNRR non può essere erogato neppure un euro che sia in contrasto con l’obiettivo della transizione ecologica. Il PNRR non può finanziare, ad esempio, nell’ambito della gestione dei rifiuti, impianti che non garantiscano l’economia circolare quali discariche o inceneritori; od ancora in relazione all’edilizia il PNRR può finanziare solo opere che siano in linea con politiche di governo del territorio tendenti al pareggio di bilancio ecologico (ossia ad una nuova porzione di terreno vergine occupato, deve corrispondere una equivalente quantità di terreno edificato restituito).
Tornando alla questione siciliana, a ben vedere, diversamente rispetto alla forestazione e alla sicurezza ambientale, qualche passo in avanti si è registrato in materia di governo del territorio. È della XVII Legislatura la riforma che ha abrogato la Legge regionale n. 71 del 1978 e che ha (finalmente) introdotto nell’ordinamento regionale alcuni principi ormai consolidati nel resto d’Europa. Con l’approvazione della riforma (L.r. 19/2020), infatti, si è interrotto l’andamento che aveva caratterizzato le ultime decadi dell’urbanistica in Sicilia, introducendo una disciplina quadro che ha prodotto significativi passi in avanti, seppur mostri ancora la necessità di alcuni correttivi. Il contributo innovativo della riforma ha permesso di superare le criticità che nel tempo la vecchia disciplina aveva accumulato, riconducibili fondamentalmente al fatto che per lungo tempo era mancato un aggiornamento della normativa che permettesse un adeguamento alle nuove indicazioni sia nazionali che europee in materia di sostenibilità urbanistica. I principali punti di forza sono da rinvenire nel processo di sintesi che è stato compiuto tra l’interesse alla tutela dell’ambiente e quello allo sviluppo del territorio e in forza del quale sono stati concepiti ed introdotti strumenti come il certificato verde, la disciplina sul consumo di suolo tendente a zero e quella sulla rigenerazione urbana, che hanno permesso alla Regione siciliana di mettersi al passo con le più recenti innovazioni legislative presenti negli ordinamenti giuridici moderni.

