Il 23 febbraio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficializzato le regole operative tecniche che serviranno per disciplinare l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In conformità con l’articolo 11 del Decreto CER, il MASE ha approvato le Regole Operative su proposta del Gestore dei Servizi Energetici e previa verifica da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le regole operative stabiliscono le modalità e le tempistiche per il riconoscimento degli incentivi.
Le regole operative seguono i regimi di accesso previsti dal Decreto CER e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso. In particolare, regolamentano l’accesso ai contributi in conto di esercizio e ai contributi in conto capitale.
Per quanto riguarda i contributi in conto di esercizio, fondamentale risulta il referente, persona fisica o giuridica, responsabile della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Agisce come controparte del contratto con il GSE per ottenere i benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione e saranno intestate le fatture attive emesse dal GSE per i costi amministrativi.
Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione. È anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.
Il cliente finale è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete per il proprio uso finale, alimentando i carichi sottesi all’unità di consumo di cui dispone. Inoltre, è il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo e l’intestatario della bolletta elettrica.
Il Soggetto Referente, che sia nelle configurazioni di CER, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, al fine di poter accedere alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumato, assume l’onere di fornire un’informativa completa, adeguata e preventiva ai partecipanti con riferimento ai benefici derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti. Al momento della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, il referente deve dichiarare che eventuali importi eccedentari della tariffa premio saranno destinati a consumatori diversi dalle imprese o utilizzati per scopi sociali con impatti sui territori in cui sono situati gli impianti di produzione.
Inoltre, è fondamentale che il referente non incorra nelle seguenti cause di esclusione:
- aziende in difficoltà;
- cause di esclusione elencate agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- soggetti inclusi nell’elenco di aziende sottoposte a un ordine di recupero a seguito di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore;
- sottoposta a misure preventive.
Sempre per poter accedere, gli impianti/Unità di produzione inclusi nelle configurazioni di CER, gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti;
- avere una potenza massima di 1 MW;
- essere entrati in esercizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021 (cioè dal 16 dicembre 2021);
- non essere finalizzati a progetti relativi all’idrogeno con emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
- per impianti alimentati a biogas o biomassa, rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici, è consentito l’uso di componenti rigenerati secondo le “Procedure Operative GEI,” pubblicate dal GSE in ottemperanza ai criteri dell’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico.
Qualora più impianti, per i quali sia presentata richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, situati nella stessa particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell’ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un “unico impianto” con una potenza pari alla somma di tutti gli impianti.
La tariffa incentivante può essere cumulata con:
- contributo PNRR: previsto dal Decreto CER, in questo caso la tariffa viene ridotta in base all’importo del contributo ottenuto;
- altri contributi in conto capitale: diversi dal precedente, con un’intensità non superiore al 40%; la riduzione della tariffa è proporzionale all’entità del contributo ottenuto;
- altre forme di sostegno pubblico: costituenti un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, a condizione che l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento. Anche in questo caso, la tariffa è decurtata in base all’intensità del contributo ottenuto;
- contributi per studi di prefattibilità e spese preliminari: erogati a copertura dei costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari; in questo caso, la tariffa non subisce decurtazioni;
- detrazioni fiscali: con aliquote ordinarie, senza decurtazione;
- altre forme di sostegno pubblico diverso dal conto capitale: Che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- superbonus;
- contributi in conto capitale superiori al 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato in misura superiore al 40% dei costi di investimento ammissibili.
Con riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Devono prevedere almeno due membri, soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori.
Devono avere almeno due punti di connessione distinti, ciascuno collegato a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione.
La CER deve essere proprietaria o avere la disponibilità e il controllo di tutti gli impianti di produzione della configurazione.
La condizione di proprietà può essere soddisfatta mediante accordo tra le parti, evidenziando l’esercizio degli impianti secondo gli accordi definiti con la comunità e nel rispetto delle norme di riferimento.
Si sottolinea che la messa a disposizione dell’impianto di produzione nei confronti di una CER riguarda solo i benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e non influisce sulla valorizzazione economica dell’energia immessa in rete, che rimane a discrezione del produttore.
Il referente della Comunità Energetica Rinnovabile è designato in conformità all’articolo 1.1, lettera hh) del Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso. Tale ruolo può essere ricoperto dalla stessa comunità, tramite una persona fisica che detiene la rappresentanza legale per statuto o atto costitutivo. In alternativa, il referente può essere un produttore o un cliente finale membro della CER, oppure un produttore “terzo” di un impianto la cui energia è certificata secondo lo standard UNI 11352 e rileva nella configurazione come Energy Service Company (ESCO). Il soggetto con la rappresentanza legale conferisce al referente un mandato appositamente redatto, senza rappresentanza, con durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Lo Statuto o l’Atto Costitutivo della CER deve contenere elementi essenziali tra cui:
- l’oggetto sociale principale è il fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri, soci o alle aree locali in cui opera, escludendo l’obiettivo di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci con poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca, formazione, enti religiosi, del terzo settore, protezione ambientale e le amministrazioni locali elencate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nei Comuni degli impianti della CER;
- la comunità deve essere autonoma e la partecipazione è volontaria, con il mantenimento dei diritti di cliente finale per i membri;
- deve essere identificato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
- l’eventuale tariffa premio eccedente deve essere destinata ai consumatori diversi dalle imprese o utilizzata per scopi sociali nelle aree degli impianti;
- i produttori esterni alla CER che contribuiscono alla configurazione possono conferire un mandato al referente per includere l’energia dai loro impianti nella condivisione.
Differentemente, con riferimento alla domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, il referente deve inviare la richiesta attraverso il Portale informatico del GSE. L’invio implica la conoscenza e l’accettazione delle Regole Operative, del quadro normativo, regolatorio e di ogni altro atto richiamato.
Durante la valutazione della richiesta, il GSE verifica la corrispondenza tra i dati del Referente e ulteriori informazioni, come i dati degli impianti di produzione nel sistema GAUDÌ di TERNA S.p.A. e i dati dei clienti finali. È essenziale che i dati degli impianti siano correttamente registrati su GAUDÌ prima dell’invio della richiesta, poiché il Portale informatico non consente la modifica successiva.
Prima di inviare la richiesta, il Referente deve verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti siano nell’area della stessa cabina primaria AT/MT, consultando la mappa interattiva sul sito del GSE.
Dopo le verifiche, il GSE sottoscrive il contratto per l’autoconsumo diffuso e invia il provvedimento di accoglimento. La data di decorrenza del servizio varia a seconda del momento di entrata in funzione degli impianti, seguendo le specifiche tempistiche del Decreto CER.
Il corrispettivo mensile di acconto dipende dalle potenze degli impianti e contribuisce a determinare l’energia incentivata stimata. A partire dal 2025, entro il 15 maggio, il GSE riconosce il contributo effettivo utilizzando le misure di energia trasmesse dai gestori di rete.
Le Comunità Energetiche devono destinare l’importo eccedente della tariffa premio a consumatori non aziendali o per finalità sociali, con valori soglia specifici.
Il contributo è calcolato mensilmente per ciascuna configurazione, considerando l’energia elettrica autoconsumata e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario.
In caso di necessità di modificazioni, Il Referente comunica al GSE le modifiche alle configurazioni che possono influenzare i contributi e i requisiti. Sono consentite solo le modifiche legate a manutenzione senza incrementi di potenza.
Il GSE può effettuare verifiche attraverso controlli documentali o sopralluoghi presso gli impianti per garantire la corretta esecuzione tecnica e amministrativa e il rispetto dei requisiti.
Il GSE revoca gli incentivi in caso di violazioni, perdita di requisiti, presentazione di dati non veritieri o manomissione degli strumenti di misura.
Con riferimento agli impianti che richiedono il contributo in conto capitale, essi devono essere realizzati o potenziati con potenza non superiore a 1 MW, avere titolo abilitativo, e rispettare altri requisiti territoriali e temporali.
Il soggetto beneficiario del contributo deve essere colui che sostiene l’investimento, appartenente alla CER o al Gruppo di autoconsumatori (cioè il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori).
Le spese ammissibili e i relativi limiti sono dettagliati nell’Appendice E. È obbligatorio che le spese siano sostenute dopo l’avvio dei lavori e documentate tramite fatture elettroniche.
Il contributo PNRR è cumulabile con altri contributi in conto capitale, purché rispettino i limiti di intensità e non violino il divieto di doppio finanziamento. È ammissibile anche con la tariffa incentivante, decurtata in base all’intensità del contributo ricevuto.
La richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario tramite l’apertura dello sportello telematico sul Portale informativo del GSE7. Il beneficiario è obbligato a versare al GSE un contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite dal MASE e rese pubbliche.
Per impianti con Potenza ≤ 200 kW, il beneficiario può optare tra:
Opzione 1: anticipazione fino al 10% del valore del contributo massimo erogabile indicato nell’atto di concessione. Oppure, saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2: saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Per impianti con 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW, il beneficiario può scegliere tra:
Opzione 1: anticipazione fino al 10% del valore del contributo massimo erogabile indicato nell’atto di concessione. Oppure, saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2: erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia). Oppure, saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 3: Saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Il contributo in conto capitale è concesso fino al 40% della spesa ammissibile. Il calcolo del contributo massimo erogabile considera il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il limite massimo di spesa stabilito dal Decreto CER, considerando la possibile cumulabilità con altri contributi in conto capitale. L’importo effettivo del contributo sarà ricalcolato al momento dell’erogazione finale, basandosi sulle spese ammissibili effettivamente sostenute, senza superare quanto previsto nell’atto di concessione.
Il MASE può revocare il contributo PNRR nei seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti di ammissibilità stabiliti dall’articolo 7, comma 2 del Decreto CER;
- dichiarazioni mendaci nell’istanza di accesso ai contributi o in fasi successive del procedimento;
- violazione dei principi generali di DNSH;
- mancato rispetto dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi indicati nell’articolo 7, comma 3 del Decreto CER;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
- frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CER;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra sistemi di incentivazione e altre forme di agevolazione;
- comportamento ostile del titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, inclusi il rifiuto di accesso all’impianto o alla documentazione.
Concludendo, il Decreto CER del 7 dicembre 2023 assume un ruolo centrale nel panorama normativo energetico, delineando le nuove Regole Operative approvate dal MASE. Queste regole forniscono un quadro dettagliato per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso, includendo la gestione degli incentivi per le Certificazioni di Efficienza Energetica.
Le Regole Operative delimitano chiaramente le responsabilità e i requisiti per il Referente, il Produttore e il Cliente Finale, definendo criteri essenziali per l’ammissione agli incentivi. La centralità delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è evidenziata, con specifici requisiti per la loro costituzione e funzionamento. Il tutto delinea un approccio completo e rigoroso per promuovere l’autoconsumo diffuso e la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente..

